Per «codice rosso» si intende tutto quel pacchetto di misure (modifiche al codice penale, di procedura penale, ma anche altre disposizioni) che sono state adottate nell’estate del 2019 per tutelare maggiormente le vittime di violenza domestica e di genere. Il primo obiettivo di queste norme è quello di rendere più veloci i procedimenti penali quando ci sono casi di maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto che vengono adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime. 

Proprio per rendere più veloce l’iter, con il codice rosso la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale. Inoltre il pubblico ministero, se deve decidere su delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa.  Infine gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo. 
«Tra i reati che consentono l’attivazione del Codice Rosso, figurano anche lesioni personali nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 577 del Codice Penale ossia, le lesioni “contro il coniuge, anche legalmente separato”» spiega Danila de Domenico avvocata esperta di diritto di famiglia.

Maltrattare familiari e conviventi può far attivare anche, grazie al «codice rosso», la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, anche attraverso il controllo con il braccialetto elettronico.

La legge sul «codice rosso» inserisce anche 4 nuovi reati: il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (revenge porn); il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; il reato di costrizione o induzione al matrimonio; la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.

A proposito di sanzioni, il «codice rosso» accresce anche le sanzioni già previste dal codice penale, per cui il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette.